Art. 1.

(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Sono istituite in Sassari una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempo Pausania e Nuoro, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.
      2. Sono istituite in Taranto una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.
      3. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.